In caso di deposito tardivo della documentazione catastale richiesta dall’art. 567 c.p.c., se il giudice dell’esecuzione emetta ugualmente (erroneamente) l’ordinanza di vendita e la stessa non venga tempestivamente impugnata dal debitore, il vizio resta sanato e si potrà procedere regolarmente alla vendita, in presenza della necessaria base documentale.
Diritto e Giustizia

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