Appare incompatibile l’art. 6-bis con l’art. 8 della direttiva 2013/33 come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria secondo cui il trattenimento può avere luogo soltanto ove necessario, sulla base di una valutazione caso per caso, salvo se non siano applicabili efficacemente misure alternative meno coercitive (cfr. Corte Giustizia UE Grande Sezione – 14/05/2020, n. 924).
Diritto e Giustizia

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